Associazione Namaste onlus - pace, giustizia, accoglienza - Ostiglia

"È più facile amare gli altri che se stessi. Degli altri si conosce il meglio. "

Gesualdo Bufalino

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Cos'è l'Associazione NAMASTE (Lo Statuto)

Il nome

Un nome strano, misterioso, che sa di orientale e che sembra venire da lontano; riporta alla memoria i primi passi della ormai tradizionale manifestazione per la PACE.

Ci è piaciuto recuperarlo, sia per affondare le radici di questa associazione nelle esperienze di un passato pieno di entusiasmi giovanili e di ricchezza di relazioni, sia per il suo profondo significato.

"Noi portiamo in noi qualcosa che è Altro da noi ma questa alterità non è soltanto l'ombra ma è la luce, è la potenzialità obiettiva di forme umane più alte in cui le culture si comprendono l'una con l'altra, in cui le alterità non si annullano né si assimilano ma restano tali nel gioco dello scambio reciproco in vista di intese sempre più alte. L'alterità è il veicolo della nostra dilatazione, perché comprendendo l'Altro che è in me ed è fuori di me io dilato me stesso, rimanendo altro dall'Altro che ho compreso".

Ernesto Balducci

Cosa fa l'Associazione NAMASTE (Lo Statuto)

Dallo Statuto Art. 5 dello Statuto "L'organizzazione di volontariato "ASSOCIAZIONE NAMASTE" persegue soprattutto i seguenti scopi:

  • Organizzare e gestire iniziative e percorsi culturali di educazione e formazione ai valori della Pace, Giustizia ed Accoglienza; in particolare assume l'impegno di dare continuità alle attività delle tradizionali "Manifestazioni della Pace" ed alle iniziative ad esse collegate;

  • Costituire un "centro di ascolto" per individuare i bisogni e per facilitare l'accesso degli interessati ai servizi pubblici e privati da chiunque erogati, attraverso

    - la costituzione di una "Banca del Tempo" per il coordinamento delle disponibilità del volontariato sul territorio,

    - l'offerta di servizi di Prima Accoglienza alle persone indigenti,

    - l'offerta di ogni altro servizio atto a concretizzare gli scopi sopra citati".

 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE NAMASTE ONLUS

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. E’ costituita l’associazione di volontariato denominata "ASSOCIAZIONE NAMASTE ONLUS" per promuovere sul territorio la pace, la giustizia e l’accoglienza.

2. Essa ha sede in Ostiglia, Via Verrara n. 24

Articolo 2

L’associazione è regolata dagli artt.12 e seguenti del Codice Civile, dal presente Statuto ed agisce a norma della legge n. 266 del 1991 (legge quadro sul volontariato), L.R. 138/93 (legge regionale della Lombardia sul volontariato), D.Lgs n. 460/97, delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Articolo 3

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti dell’associazione.

2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.

Articolo 4

Esula dall’associazione qualsiasi schieramento partitico; garanzia di ciò è la sua autonomia amministrativa ed organizzativa. Esula altresì, da parte della stessa e dei suoi componenti, lo scopo di lucro, essendo mossi esclusivamente da finalità di solidarietà sociale.

TITOLO II

FINALITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 5

L’associazione di volontariato "ASSOCIAZIONE NAMASTE ONLUS" persegue i seguenti scopi:

a) organizzare e gestire iniziative e percorsi culturali di educazione e formazione ai valori di cui all’art.1; in particolare assume l’impegno di dare continuità alle attività delle tradizionali "Manifestazioni per la Pace" ed alle iniziative ad esse collegate;

b) costituire un "centro di ascolto" per individuare i bisogni e per facilitare l’accesso degli interessati ai servizi pubblici e privati da chiunque erogati, attraverso:

b1) la costituzione di una "banca del tempo" per il coordinamento delle disponibilità del volontariato sul territorio;

b2) l’offerta di servizi di prima accoglienza alle persone indigenti;

c) l’offerta di ogni altro servizio atto a concretizzare gli scopi di cui all’art.1.

Articolo 6

1.L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate e comunque non previste dalla lettera a) dell’art. 10 del D.Lgs 460/97 salvo quelle ad esse direttamente connesse.

2. Per il perseguimento delle specifiche finalità di cui al precedente punto b dell’art.5 l’associazione adotterà un Regolamento interno approvato dall’assemblea, specifico nei tempi e nelle modalità, accettato e vincolante per le persone ospitate.

TITOLO III

GLI ADERENTI

Articolo 7

Sono aderenti all’associazione tutte le persone che, mosse da spirito di solidarietà, ne condividono le finalità e partecipano attivamente alla loro realizzazione.

Gli associati presentano domanda di ammissione al Consiglio Direttivo che decide sull’ammissione entro sessanta giorni dalla domanda. la domanda va fatta sempre per iscritto e presentata presso la sede sociale senza ulteriori formalità. I provvedimenti di accettazione o di diniego devono risultare da atto scritto motivato.

Di seguito all’ammissione deve essere versata la quota associativa iniziale. Ogni anno dovranno versarsi le quote annuali. Il tutto secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente inoltre le modalità di collaborazione alle attività dell’ente degli associati.

Articolo 9

La partecipazione associativa è solo a tempo indeterminato.

Sono salvi i casi di recesso ed esclusione di cui infra. L’esercizio dei diritti sociali e la partecipazione all’attività dell’associazione sono subordinati al pagamento delle quote associative secondo quanto previsto dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10

Gli associati hanno uguali diritti verso l’associazione, ed in particolare, in via esemplificativa e non tassativa, hanno il diritto di partecipare affettivamente alla vita della medesima, ad intervenire alle assemblee, a manifestare il diritto di voto, ad essere idoneamente informati sui bilanci e rendiconti preventivi e/o consuntivi, a partecipare effettivamente alle iniziative dell’associazione ed alla sua attività, ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 11

1. Gli aderenti all’associazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Tutte le cariche ricoperte all’interno dell’associazione sono gratuite.

2. Il comportamento dell’associazione verso gli aderenti e verso l’esterno è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, onestà e rigore morale.

Articolo 12

La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi né per atto tra vivi né a causa di morte a nessun titolo.

La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione per morosità o altri gravi motivi.

Il recesso è libero e va comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo presso la sede sociale, esso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso purché sia fatto almeno tre mesi prima.

L’esclusione per morosità o per gravi motivi verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato e notificato all’associato a mezzo raccomandata a.r.. L’associato si considera moroso quando siano trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota annuale associativa. Successivamente l’Assemblea degli associati, per la sola ipotesi di esclusione per gravi motivi, entro e non oltre 30 giorni dalla detta notifica, dovrà ratificare il provvedimento de quo, ovvero riammettere l’associato escluso nell’associazione. In caso di ratifica del detto provvedimento il termine di sei mesi di cui al comma III dell’art. 24 C.C., a beneficio dell’associato escluso, decorrerà dalla notifica della delibera di ratifica assembleare.

TITOLO IV

GLI ORGANI

Articolo 13

Sono organi dell’associazione: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Presidente.

L’elettorato attivo e passivo è libero e non può essere limitato né vincolato.

CAPO I

L’ASSEMBLEA

Articolo 14

L’Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con i versamenti.

Ogni associato maggiore di età ha diritto ad un voto; è inammissibile il voto per corrispondenza.

E’ ammessa la rappresentanza in assemblea purché il rappresentante sia un associato, non sia organo o membro di organi dell’associazione e sia munito di idonea delega scritta che verrà conservata agli atti dell’associazione. Ciascun delegato non può avere più di tre deleghe.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione.

Articolo 15

1. L’assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio, su convocazione del presidente, mediante comunicazione scritta a ciascun aderente almeno dieci giorni prima della riunione e contenente l’ordine del giorno.

2. L’assemblea può essere convocata anche su richiesta scritta indirizzata al Presidente di almeno un quarto degli aderenti.

Articolo 16

1. L’assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando interviene la maggioranza degli associati.

2. L’assemblea è convocata in seconda istanza con le medesime modalità previste per la prima convocazione ed è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 17

Sono di competenza dell’Assemblea:

a) tutte le delibere sugli indirizzi riguardanti l’attività ed i programmi dell’associazione;

b) l’elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo;

c) l’approvazione del bilancio;

d) la determinazione delle quote associative;

e) le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell’associazione.

Articolo 18

1. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti.

2. La delibera della modificazione dello statuto deve essere approvata col voto favorevole dei "due terzi" degli associati.

3. I voti sono palesi, tranne quando riguardano le persone.

Articolo 19

1. Le discussioni e le deliberazione dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un segretario nominato dal Presidente e sottoscritto dal medesimo.

2. Il verbale è custodito dal Presidente dell’associazione nella sede della stessa. Ogni aderente all’associazione ha il diritto di consultare il verbale.

CAPO II

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 20

1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, compreso il presidente, eletti dall’Assemblea tra gli aderenti; i componenti durano in carica tre anni e possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi.

2. Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti almeno tre componenti.

3. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri un Vice presidente al quale saranno affidati i compiti del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 21

1. Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio sono riassunte in un verbale redatto da un segretario nominato dal Presidente e sottoscritto dallo stesso.

2. Il verbale è custodito dal presidente dell’associazione nella sede della stessa.

Articolo 22

1. Il Consiglio Direttivo attua le indicazioni dell’Assemblea al fine di realizzare le finalità dell’associazione.

2. Al Consiglio Direttivo compete in particolare:

a) assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria;

b) organizzare il funzionamento dell’associazione;

c) predisporre il bilancio annuale.

3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di dimissioni, morte e decadenza di un singolo Consigliere, gli altri provvederanno all’unanimità alla sua sostituzione mediante la cooptazione di un nuovo Consigliere. L’assemblea che dovrà essere convocata entro quindici giorni dalla cooptazione provvederà alla ratifica della stessa ovvero alla nomina del sostituto del cooptato.

In caso di disaccordo tra i Consiglieri superstiti, ovvero di revoca, la competenza alla nomina del nuovo Consigliere spetta sempre e comunque all’Assemblea nei modi e nei termini sopra indicati.

In caso di cessazione per qualunque causa della maggioranza del Consiglio si intende decaduto l’intero Consiglio.

CAPO III

IL PRESIDENTE

Articolo 23

1. Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea ogni tre anni e non può esser eletto per più di due mandati consecutivi.

2. Il Presidente rappresenta l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati consiliari. Può conferire procure speciali per singoli atti. Il Presidente adotta in casi di urgenza ogni provvedimento opportuno sottoponendolo alla successiva ratifica del Consiglio.

TITOLO V

LE RISORSE ECONOMICHE

Articolo 24

Il patrimonio dell’associazione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili, proventi, elargizioni, contribuzioni ed erogazioni che perverranno all’associazione a qualsiasi titolo;

b) dalle quote associative secondo quanto infra stabilito;

c) da ogni altra entrata derivante dall’attività dell’associazione e dai redditi del medesimo detto patrimonio.

Il patrimonio come sopra formato non potrà mai essere distribuito fra gli associati, né, sullo stesso, gli associati receduti e/o esclusi potranno vantare alcun diritto.

E’ fatto salvo quanto infra stabilito relativamente alla liquidazione ed alla successiva eventuale devoluzione dei beni dell’associazione liquidata.

Il patrimonio iniziale è costituito dai versamenti dei fondatori.

Articolo 25

L’anno sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone la redazione del bilancio da approvarsi dall’assemblea.

E’ fatto espressamente divieto di distribuire anche in modo indiretto utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e/o capitale durante la vita dell’associazione a meno che la distribuzione o destinazione non sia imposta per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Utili e avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

TITOLO VI

LA RESPONSABILITÀ

Articolo 26

L’associazione stipula opportune assicurazioni a tutela degli associati nello svolgimento delle attività specifiche promosse dall’associazione.

TITOLO VII

RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Articolo 27

L’associazione coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità di solidarietà sociali, civili e culturali.

Articolo 28

L’associazione partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

L’associazione si scioglie per il venir meno di tutti i soci; per l’impossibilità del conseguimento dello scopo sociale, ovvero per il conseguimento dello stesso; per delibera dell’assemblea ordinaria, per impossibilità di costituzione, rinnovazione e/o funzionamento dell’Organo Amministrativo.

Articolo 30

Verificatosi lo scioglimento si procederà alla liquidazione dell’ente secondo le norme previste dal Codice Civile. I beni relitti dalla liquidazione dovranno essere devoluti a enti aventi i requisiti di cui al D.Lgs 460/97, sentito l’organismo di controllo e salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

Articolo 31

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme del Codice Civile ed alle leggi speciali vigenti in materia con particolare riferimento alle leggi sul volontariato e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

 

 

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