STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE NAMASTE ONLUS
TITOLO
I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Articolo
1
1.
E’ costituita l’associazione di volontariato denominata "ASSOCIAZIONE
NAMASTE ONLUS" per promuovere sul territorio la pace, la giustizia e
l’accoglienza.
2.
Essa ha sede in Ostiglia, Via Verrara n. 24
Articolo
2
L’associazione
è regolata dagli artt.12 e seguenti del Codice Civile, dal presente Statuto ed
agisce a norma della legge n. 266 del 1991 (legge quadro sul volontariato), L.R.
138/93 (legge regionale della Lombardia sul volontariato), D.Lgs n. 460/97,
delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell’ordinamento
giuridico.
Articolo
3
1. Lo
statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti dell’associazione.
2.
Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività
dell’associazione stessa.
Articolo
4
Esula
dall’associazione qualsiasi schieramento partitico; garanzia di ciò è la sua
autonomia amministrativa ed organizzativa. Esula altresì, da parte della stessa
e dei suoi componenti, lo scopo di lucro, essendo mossi esclusivamente da
finalità di solidarietà sociale.
TITOLO
II
FINALITÀ
DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo
5
L’associazione
di volontariato "ASSOCIAZIONE NAMASTE ONLUS" persegue i seguenti
scopi:
a)
organizzare e gestire iniziative e percorsi culturali di educazione e formazione
ai valori di cui all’art.1; in particolare assume l’impegno di dare
continuità alle attività delle tradizionali "Manifestazioni per la
Pace" ed alle iniziative ad esse collegate;
b)
costituire un "centro di ascolto" per individuare i bisogni e per
facilitare l’accesso degli interessati ai servizi pubblici e privati da
chiunque erogati, attraverso:
b1) la
costituzione di una "banca del tempo" per il coordinamento delle
disponibilità del volontariato sul territorio;
b2)
l’offerta di servizi di prima accoglienza alle persone indigenti;
c)
l’offerta di ogni altro servizio atto a concretizzare gli scopi di cui
all’art.1.
Articolo
6
1.L’Associazione
non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate e comunque non
previste dalla lettera a) dell’art. 10 del D.Lgs 460/97 salvo quelle ad esse
direttamente connesse.
2. Per
il perseguimento delle specifiche finalità di cui al precedente punto b
dell’art.5 l’associazione adotterà un Regolamento interno approvato
dall’assemblea, specifico nei tempi e nelle modalità, accettato e vincolante
per le persone ospitate.
TITOLO
III
GLI
ADERENTI
Articolo
7
Sono
aderenti all’associazione tutte le persone che, mosse da spirito di solidarietà,
ne condividono le finalità e partecipano attivamente alla loro realizzazione.
Gli
associati presentano domanda di ammissione al Consiglio Direttivo che decide
sull’ammissione entro sessanta giorni dalla domanda. la domanda va fatta
sempre per iscritto e presentata presso la sede sociale senza ulteriori formalità.
I provvedimenti di accettazione o di diniego devono risultare da atto scritto
motivato.
Di
seguito all’ammissione deve essere versata la quota associativa iniziale. Ogni
anno dovranno versarsi le quote annuali. Il tutto secondo quanto deliberato dal
Consiglio Direttivo.
Articolo
8
Il
Consiglio Direttivo stabilisce annualmente inoltre le modalità di
collaborazione alle attività dell’ente degli associati.
Articolo
9
La
partecipazione associativa è solo a tempo indeterminato.
Sono
salvi i casi di recesso ed esclusione di cui infra. L’esercizio dei diritti
sociali e la partecipazione all’attività dell’associazione sono subordinati
al pagamento delle quote associative secondo quanto previsto dal Consiglio
Direttivo.
Articolo
10
Gli
associati hanno uguali diritti verso l’associazione, ed in particolare, in via
esemplificativa e non tassativa, hanno il diritto di partecipare affettivamente
alla vita della medesima, ad intervenire alle assemblee, a manifestare il
diritto di voto, ad essere idoneamente informati sui bilanci e rendiconti
preventivi e/o consuntivi, a partecipare effettivamente alle iniziative
dell’associazione ed alla sua attività, ad essere rimborsati delle spese
effettivamente sostenute per l’attività prestata nei limiti stabiliti dal
Consiglio Direttivo.
Articolo
11
1. Gli
aderenti all’associazione devono svolgere la propria attività in modo
personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Tutte le cariche ricoperte
all’interno dell’associazione sono gratuite.
2. Il
comportamento dell’associazione verso gli aderenti e verso l’esterno è
animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, onestà e rigore
morale.
Articolo
12
La
partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi né per atto tra vivi né a
causa di morte a nessun titolo.
La
qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione per morosità o
altri gravi motivi.
Il
recesso è libero e va comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo presso la
sede sociale, esso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso purché sia
fatto almeno tre mesi prima.
L’esclusione
per morosità o per gravi motivi verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo, con
provvedimento motivato e notificato all’associato a mezzo raccomandata a.r..
L’associato si considera moroso quando siano trascorsi sei mesi dal mancato
versamento della quota annuale associativa. Successivamente l’Assemblea degli
associati, per la sola ipotesi di esclusione per gravi motivi, entro e non oltre
30 giorni dalla detta notifica, dovrà ratificare il provvedimento de quo,
ovvero riammettere l’associato escluso nell’associazione. In caso di
ratifica del detto provvedimento il termine di sei mesi di cui al comma III
dell’art. 24 C.C., a beneficio dell’associato escluso, decorrerà dalla
notifica della delibera di ratifica assembleare.
TITOLO
IV
GLI
ORGANI
Articolo
13
Sono
organi dell’associazione: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il
Presidente.
L’elettorato
attivo e passivo è libero e non può essere limitato né vincolato.
CAPO I
L’ASSEMBLEA
Articolo
14
L’Assemblea
è composta da tutti gli associati in regola con i versamenti.
Ogni
associato maggiore di età ha diritto ad un voto; è inammissibile il voto per
corrispondenza.
E’
ammessa la rappresentanza in assemblea purché il rappresentante sia un
associato, non sia organo o membro di organi dell’associazione e sia munito di
idonea delega scritta che verrà conservata agli atti dell’associazione.
Ciascun delegato non può avere più di tre deleghe.
L’assemblea
è presieduta dal Presidente dell’associazione.
Articolo
15
1.
L’assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all’anno per
l’approvazione del bilancio, su convocazione del presidente, mediante
comunicazione scritta a ciascun aderente almeno dieci giorni prima della
riunione e contenente l’ordine del giorno.
2.
L’assemblea può essere convocata anche su richiesta scritta indirizzata al
Presidente di almeno un quarto degli aderenti.
Articolo
16
1.
L’assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando
interviene la maggioranza degli associati.
2.
L’assemblea è convocata in seconda istanza con le medesime modalità previste
per la prima convocazione ed è valida qualunque sia il numero dei presenti.
Articolo
17
Sono
di competenza dell’Assemblea:
a)
tutte le delibere sugli indirizzi riguardanti l’attività ed i programmi
dell’associazione;
b)
l’elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo;
c)
l’approvazione del bilancio;
d) la
determinazione delle quote associative;
e) le
modifiche dello statuto e lo scioglimento dell’associazione.
Articolo
18
1.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti.
2. La
delibera della modificazione dello statuto deve essere approvata col voto
favorevole dei "due terzi" degli associati.
3. I
voti sono palesi, tranne quando riguardano le persone.
Articolo
19
1. Le
discussioni e le deliberazione dell’Assemblea sono riassunte in un verbale
redatto da un segretario nominato dal Presidente e sottoscritto dal medesimo.
2. Il
verbale è custodito dal Presidente dell’associazione nella sede della stessa.
Ogni aderente all’associazione ha il diritto di consultare il verbale.
CAPO II
CONSIGLIO
DIRETTIVO
Articolo
20
1. Il
Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, compreso il presidente, eletti
dall’Assemblea tra gli aderenti; i componenti durano in carica tre anni e
possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi.
2. Il
Consiglio è validamente costituito quando sono presenti almeno tre componenti.
3. Il
Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri un Vice presidente al quale saranno
affidati i compiti del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Articolo
21
1. Le
discussioni e le deliberazioni del Consiglio sono riassunte in un verbale
redatto da un segretario nominato dal Presidente e sottoscritto dallo stesso.
2. Il
verbale è custodito dal presidente dell’associazione nella sede della stessa.
Articolo
22
1. Il
Consiglio Direttivo attua le indicazioni dell’Assemblea al fine di realizzare
le finalità dell’associazione.
2. Al
Consiglio Direttivo compete in particolare:
a)
assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e
straordinaria;
b)
organizzare il funzionamento dell’associazione;
c)
predisporre il bilancio annuale.
3. Le
deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
In
caso di dimissioni, morte e decadenza di un singolo Consigliere, gli altri
provvederanno all’unanimità alla sua sostituzione mediante la cooptazione di
un nuovo Consigliere. L’assemblea che dovrà essere convocata entro quindici
giorni dalla cooptazione provvederà alla ratifica della stessa ovvero alla
nomina del sostituto del cooptato.
In
caso di disaccordo tra i Consiglieri superstiti, ovvero di revoca, la competenza
alla nomina del nuovo Consigliere spetta sempre e comunque all’Assemblea nei
modi e nei termini sopra indicati.
In
caso di cessazione per qualunque causa della maggioranza del Consiglio si
intende decaduto l’intero Consiglio.
CAPO
III
IL
PRESIDENTE
Articolo
23
1. Il
Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea ogni tre anni e non può
esser eletto per più di due mandati consecutivi.
2. Il
Presidente rappresenta l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio,
cura l’esecuzione dei deliberati consiliari. Può conferire procure speciali
per singoli atti. Il Presidente adotta in casi di urgenza ogni provvedimento
opportuno sottoponendolo alla successiva ratifica del Consiglio.
TITOLO
V
LE
RISORSE ECONOMICHE
Articolo
24
Il
patrimonio dell’associazione è costituito:
a) dai
beni mobili ed immobili, proventi, elargizioni, contribuzioni ed erogazioni che
perverranno all’associazione a qualsiasi titolo;
b)
dalle quote associative secondo quanto infra stabilito;
c) da
ogni altra entrata derivante dall’attività dell’associazione e dai redditi
del medesimo detto patrimonio.
Il
patrimonio come sopra formato non potrà mai essere distribuito fra gli
associati, né, sullo stesso, gli associati receduti e/o esclusi potranno
vantare alcun diritto.
E’
fatto salvo quanto infra stabilito relativamente alla liquidazione ed alla
successiva eventuale devoluzione dei beni dell’associazione liquidata.
Il
patrimonio iniziale è costituito dai versamenti dei fondatori.
Articolo
25
L’anno
sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio
Direttivo predispone la redazione del bilancio da approvarsi dall’assemblea.
E’
fatto espressamente divieto di distribuire anche in modo indiretto utili, avanzi
di gestione, fondi, riserve e/o capitale durante la vita dell’associazione a
meno che la distribuzione o destinazione non sia imposta per legge o siano
effettuate a favore di altre ONLUS che facciano parte della medesima e unitaria
struttura.
Utili
e avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
TITOLO
VI
LA RESPONSABILITÀ
Articolo
26
L’associazione
stipula opportune assicurazioni a tutela degli associati nello svolgimento delle
attività specifiche promosse dall’associazione.
TITOLO
VII
RAPPORTO
CON ALTRI ENTI E SOGGETTI
Articolo
27
L’associazione
coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità di
solidarietà sociali, civili e culturali.
Articolo
28
L’associazione
partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle
finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.
TITOLO
VIII
DISPOSIZIONI
FINALI
Articolo
29
L’associazione
si scioglie per il venir meno di tutti i soci; per l’impossibilità del
conseguimento dello scopo sociale, ovvero per il conseguimento dello stesso; per
delibera dell’assemblea ordinaria, per impossibilità di costituzione,
rinnovazione e/o funzionamento dell’Organo Amministrativo.
Articolo
30
Verificatosi
lo scioglimento si procederà alla liquidazione dell’ente secondo le norme
previste dal Codice Civile. I beni relitti dalla liquidazione dovranno essere
devoluti a enti aventi i requisiti di cui al D.Lgs 460/97, sentito l’organismo
di controllo e salvo diversa destinazione prevista dalla legge.
Articolo
31
Per
quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme del Codice Civile ed
alle leggi speciali vigenti in materia con particolare riferimento alle leggi
sul volontariato e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.